Art. 3.

      1. Entro il 15 ottobre di ogni anno i comuni e le soprintendenze competenti trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali i progetti relativi agli

 

Pag. 4

interventi di cui all'articolo 1, indicando eventuali cofinanziamenti provenienti da risorse pubbliche o private ovvero da fondi dell'Unione europea.
      2. Entro il 31 gennaio di ogni anno, il Ministro dei beni e delle attività culturali approva, con proprio decreto, la ripartizione della quota annuale del fondo di cui all'articolo 2, dando priorità ai progetti aventi le finalità di cui all'articolo 1 cofinanziati dall'Unione europea, dalle regioni o da privati.